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Sconto IRPEF 36%

Sconto IRPEF sulle ristrutturazioni edilizie TESTODA AGGIORNARE
Per effetto del Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006, artt. 35, commi 19 e 20, 35-ter e 35-quater, sono state introdotte alcune importanti modifiche in materia di agevolazioni per ristrutturazioni edilizie, commentate dalla circolare n. 28 del 04/08/2006 al paragrafo 11 e di seguito riportate:
  • Comma 19. Nell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 121 e' inserito il seguente: «121-bis. Le agevolazioni di cui al comma 121 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.».
  • Comma 20. La disposizione del comma 19 si applica in relazione alle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  • Comma 35-ter. E' prorogata per l'anno 2006, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° ottobre 2006.
  • Comma 35-quater. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 121-bis e' inserito il seguente: «121-ter. Per il periodo dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 la quota di cui al comma 121 e' pari al 36 per cento nei limiti di 48.000 euro per abitazione».
Pertanto:
  • la fattura deve indicare distintamente il costo per la mano d’opera: decorrenza dal 4 luglio 2006;
  • la detrazione scende dal 41 al 36% e l’iva per manutenzione ordinaria e straordinaria dal 20 al 10%: decorrenza dal 1° ottobre 2006;
  • il limite di spesa su cui calcolare la detrazione viene fissato in 48.000 euro per ogni singola abitazione; pertanto in caso di comproprietà bisognerà dividere la spesa tra gli aventi diritto: decorrenza 1° ottobre 2006
Alcune indicazioni:

E’ possibile detrarre dall’IRPEF dovuta, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 36% delle spese sostenute dal 01/10/2006 al 31/12/2007 per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Dal 01/10/2006 la detrazione viene calcolata su un importo massimo di spese pari a € 48.000 per ogni unità immobiliare. Qualora le suddette spese siano effettuate a completamento di quelle iniziate negli anni precedenti, di queste ultime si tiene conto ai fini del raggiungimento del limite massimo di € 48.000.

La detrazione va ripartita in quote costanti in dieci anni, con un’eccezione: chi ha almeno 75 anni potrà optare per la rateazione in 5 anni, chi ne ha almeno 80 potrà detrarre tutto in 3 anni.

Per il diritto alla detrazione vale il criterio di cassa, nel senso che occorre far riferimento alla data dell’effettivo pagamento delle spese sostenute. Il pagamento deve avvenire mediante bonifico bancario.

Gli interventi che danno diritto alla detrazione

La spesa sostenuta per l’acquisto dei nostri prodotti può rientrare tra gli interventi che danno diritto alla detrazione nei seguenti casi:

(A) Opere di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione su singola unità immobiliare residenziale (qualsiasi categoria catastale): rientrano tutti i caminetti.

(B) Opere finalizzate al risparmio energetico. I prodotti “generatori di calore che utilizzano come fonte energetica prodotti vegetali e che, in condizione di regime, presentano un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 70%” (art. 1 lettera g del Decreto Ministeriale 15/02/92 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 09/05/92 N. 107).

Gli adempimenti

Inoltrare, prima dell'inizio dei lavori, la prevista comunicazione redatta sull'apposito modulo ministeriale, compilando i campi relativi ai dati del dichiarante, dell'immobile, indicando la data di inizio lavori ed i documenti che si allegano in copia, al Centro Operativo di Pescara sito in via Rio Sparto,21 - 65129 Pescara, tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno. Questo modulo si acquista in cartoleria oppure si scarica dal sito internet www.agenziaentrate.it.

Alla comunicazione debbono essere necessariamente allegate:

  • la copia della denuncia di inizio dei lavori, l'autorizzazione o la concessione (detti titoli amministrativi), se previste dalla legislazione edilizia (v. fac-simile allegato A);
  • la fotocopia della domanda di accatastamento in mancanza dei dati catastali;
  • la fotocopia delle ricevute di pagamento dell'ICI a decorrere dal 1997, se dovuta. Nel caso in cui il contribuente che chiede di fruire della detrazione è un soggetto diverso da quello tenuto al pagamento dell'ICI (inquilino, familiare convivente, comodatario) o per i lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali non è necessario trasmettere le copie di dette ricevute;
  • l’attestato del produttore nel caso di opere finalizzate al risparmio energetico.
È previsto dalla normativa che in luogo di tutta la documentazione da allegare al modulo di comunicazione di inizio dei lavori, i contribuenti possono produrre una autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari. Anche nel caso in cui si ricorra all' autocertificazione, i contribuenti sono tenuti comunque a barrare le caselle del modulo relative alla documentazione richiesta.
La Comunicazione ASL prevista in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri è necessaria solo nel caso di cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno ed i cui lavori comportano una serie di rischi ben definiti (non è il caso della sola installazione di caminetti e stufe).

Il contribuente deve conservare e tenere a disposizione del Fisco:
  • le fatture o le ricevute fiscali intestate a chi sostiene la spesa;
  • la ricevuta del bonifico bancario o postale da cui risulti: la causale del versamento:
    • saldo fornitura caminetto/stufa ( fattura n° ___ del ___ ) ai sensi della legge 449/97 art.1 ( sconto IRPEF per interventi sul patrimonio edilizio );
    • il codice fiscale del contribuente che usufruisce della detrazione;
    • il numero di partita Iva o codice fiscale del beneficiario del bonifico (Fornitore).

La detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese (i bonifici del pagamento devono, quindi, essere anche da lui eseguiti e le fatture devono essere anche a lui intestate).

Modello da inviare al Centro Operativo di Pescara

Comunicazione inizio lavori (6.2 KB)

Piazzetta

Attestati Stufe a legna Superior (173 KB)

Attestati Stufe a pellet Superior (172.7 KB)

Attestati Inserti Superior (172.9 KB)

Prima possibile sarano pronti attestati anche di altri produttori

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P.IVA: 00375810405

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